D.P.R. 1478/1965
Art. 15 — La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative…
Art. 15. La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative: al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari volontari del Corpo equipaggi militari marittimi; allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi, nonche' al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda questi ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore; alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare della Marina; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 15.
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