Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1478/1965Art. 15
D.P.R. 1478/1965

Art. 15 — La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/15parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 15. La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative: al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari volontari del Corpo equipaggi militari marittimi; allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi, nonche' al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda questi ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore; alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare della Marina; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.