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D.P.R. 496/1964

Art. 88 — La perdita anatomica o la perdita funzionale totale: a) di un pollice; b) di due dita di una mano; c) di due …

ELI /it/dpr/1964/05/28/496/art/88parte di D.P.R. 496/1964
Art. 88. La perdita anatomica o la perdita funzionale totale: a) di un pollice; b) di due dita di una mano; c) di due indici; d) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano; e) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani; f) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano; g) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, comprese quella dei pollici; h) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice; i) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, esclusa quella dei pollici. Avvertenza: Per la perdita funzionale dopo osservazione in ospedale militare.

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