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D.P.R. 496/1964

Art. 87 — La perdita funzionale di una mano o di un piede

ELI /it/dpr/1964/05/28/496/art/87parte di D.P.R. 496/1964
Art. 87. La perdita funzionale di una mano o di un piede. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

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