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D.P.R. 496/1964

Art. 89 — La perdita anatomica: a) di un alluce; b) di tre dita di un piede; c) di quattro dita fra i due piedi esclusi…

ELI /it/dpr/1964/05/28/496/art/89parte di D.P.R. 496/1964
Art. 89. La perdita anatomica: a) di un alluce; b) di tre dita di un piede; c) di quattro dita fra i due piedi esclusi gli alluci.

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