D.P.R. 237/1964
Art. 65 — Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.E.M.M
Art. 65. Computo nella leva dei volontari in servizio nel C.E.M.M. Gli iscritti che all'atto della chiamala alla leva della loro classe siano in servizio quali arruolati volontariamente nel C.E.M.M. o nella Guardia di finanza - contingente di mare, in qualita' di ufficiali, allievi dell'Accademia i navale e militare del C.E.M.M., o della Guardia di finanza - contingente di mare, sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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