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D.P.R. 237/1964

Art. 66 — Avviamento alle armi degli arruolati Il numero degli arruolati di leva di mare e la data del loro avviamento …

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/66parte di D.P.R. 237/1964
Art. 66. Avviamento alle armi degli arruolati Il numero degli arruolati di leva di mare e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati, di volta in volta in relazione alle esigenze della Marina militare. I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai Centri addestramento reclute della Marina militare, presso cui un gruppo di periti ufficiali selettori, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneita' somatico-funzionale e psico-attitudinale all'impiego degli arruolati stessi nelle varie categorie, specialita' ed abilitazioni della Marina militare. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali della Marina militare che abbiano superato apposito corso.

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