D.P.R. 237/1964
Art. 64 — Esame personale degli iscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva di mare Il Consiglio di leva di mare, do…
Art. 64. Esame personale degli iscritti - Deliberazioni del Consiglio di leva di mare Il Consiglio di leva di mare, dopo aver verificato e chiuso la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nei precedenti artt. 61, escluse le lettere h) ed i), e 62, analogamente a quanto viene determinato dal Consiglio di leva di terra. Inoltre delibera: a) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti; b) la restituzione alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva di mare, degli iscritti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del primo comma del precedente art. 13; c) la cancellazione su domanda documentata dalle liste di leva di mare ed il conseguente passaggio alla leva di terra: 1) degli iscritti di cui al primo comma, n. 2, del precedente art. 13; 2) degli iscritti di cui al secondo comma del precedente art. 13, previa disposizione dell'Autorita' centrale. d) il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel C.E.M.M. e nella Guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi del successivo articolo 65. Il presidente del Consiglio di leva di mare, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato da parte dell'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 64.
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