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D.P.R. 237/1964

Art. 5 — Classi di leva Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe compr…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/5parte di D.P.R. 237/1964
Art. 5. Classi di leva Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce. Il Ministro per la difesa ha pero' facolta' di disporre che siano iscritti nelle liste di una data classe, in tutti i Comuni della Repubblica o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

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