Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 237/1964Art. 4
D.P.R. 237/1964

Art. 4 — Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva puo' es…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/4parte di D.P.R. 237/1964
Art. 4. Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.