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D.P.R. 237/1964

Art. 6 — Esclusione dal fare parte delle Forze armate Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/6parte di D.P.R. 237/1964
Art. 6. Esclusione dal fare parte delle Forze armate Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

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