D.P.R. 237/1964
Art. 30 — Commissione consultiva di appello Contro le decisioni dei Consigli di leva e' ammesso il ricorso al Ministro …
Art. 30. Commissione consultiva di appello Contro le decisioni dei Consigli di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la, difesa entra novanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse. Il Ministro puo' annullare o modificare le decisioni dei Consigli di leva, dopo sentito il parere di una Commissione cosi' composta: a) il presidente del Tribunale supremo militare, presidente; b) un consiglio di Stato, membro; c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello, membro; d) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri, e un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, per i ricorsi riguardanti l'Esercito; e) un ufficiale superiore della Marina, membro, ed un ufficiale inferiore della Marina, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti la Marina; f) un ufficiale superiore dell'Aeronautica, membro, ed un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, membro e segretario, per i ricorsi riguardanti l'Aeronautica. Per il caso di assenza o di impedimento dei componenti di cui al precedente comma, sono rispettivamente nominati supplenti: a) il generale di divisione piu' anziano fra i giudici del Tribunale supremo militare; b) un consigliere di Stato; c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'appello; d) un ufficiale superiore designato in rappresentanza di ciascuna delle tre Forze armate. Per la validita' dei pareri della Commissione e' necessaria la presenza del presidente, del consigliere di Stato, del magistrato e degli ufficiali della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente. Alle sedute della Commissione puo' intervenire, senza voto deliberativo, un consulente per ciascuna Forza armata. I ricorsi al Ministro non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate. Ai componenti della Commissione, al segretario ed al consulente spetta, per ogni seduta, il gettone di presenza, in conformita' delle disposizioni in vigore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 5) la modifica dell'art. 30.
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