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D.P.R. 237/1964

Art. 31 — Uffici di leva Il numero, le sedi ed il territorio di competenza, degli Uffici di leva corrispondono a quelli…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/31parte di D.P.R. 237/1964
Art. 31. Uffici di leva Il numero, le sedi ed il territorio di competenza, degli Uffici di leva corrispondono a quelli dei Distretti militari. Gli Uffici di leva dipendono direttamente dal Ministro per la difesa e sono composti da commissari di leva e da altro personale civile dell'Amministrazione militare, secondo le tabelle organiche stabilite dal Ministro per la difesa.

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