D.P.R. 237/1964
Art. 31 — Uffici di leva Il numero, le sedi ed il territorio di competenza, degli Uffici di leva corrispondono a quelli…
Art. 31. Uffici di leva Il numero, le sedi ed il territorio di competenza, degli Uffici di leva corrispondono a quelli dei Distretti militari. Gli Uffici di leva dipendono direttamente dal Ministro per la difesa e sono composti da commissari di leva e da altro personale civile dell'Amministrazione militare, secondo le tabelle organiche stabilite dal Ministro per la difesa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 31.
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