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D.P.R. 237/1964

Art. 29 — Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di leva di terra Le Amministr…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/29parte di D.P.R. 237/1964
Art. 29. Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di leva di terra Le Amministrazioni comunali delle citta' ove hanno sede i Consigli di leva di terra provvedono a fornire i locali per le sedute dei Consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali comunali suddetti. Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico delle Amministrazioni comunali.

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