D.P.R. 237/1964
Art. 26 — Competenza dei Consigli di leva Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'auto…
Art. 26. Competenza dei Consigli di leva Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art. 25 sono attribuite ai Consigli di leva competenti per territorio, per quanto concerne la leva di terra, ed ai Consigli di leva di mare, in ciascun capoluogo di Compartimento, per quanto concerne la leva di mare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 26.
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