D.P.R. 237/1964
Art. 27 — Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva di terra Il numero, le sedi ed il territorio di g…
Art. 27. Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva di terra Il numero, le sedi ed il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di terra sono quelli stabiliti nella tabella allegato A al presente decreto. I Consigli di leva sono composti: a) di un commissario di leva, presidente; b) di un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale membro; c) di un ufficiale medico perito selettore attitudinale, membro; d) di un commissario di leva o di un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente o dell'ausiliaria, con funzioni di relatore e segretario senza voto. In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facolta' di disporre che la presidenza del Consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva. Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneita' somatica-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare. Fanno parte di detto gruppo di periti, ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sara' determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri. Interviene, inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il sindaco o un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati. Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti. Eventuali assenze, per legittimo impedimento, del presidente o dei membri del Consiglio di leva saranno ripianate, rispettivamente, con l'impiego di uno dei commissari di leva in servizio presso il locale Ufficio di leva, o dal capo gruppo selettore, o dal capo nucleo medico selettore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 2
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 27.
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativonel modificare l'art. 9 della L. 31 maggio 1975 n. 191 (in G.U. 13-6-1975 n. 154) ha conseguentemente disposto (con l'art. 9 comma 3) la modifica dell'art. 27 comma 3.
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