D.P.R. 237/1964
Art. 25 — Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria: a) conoscere dell…
Art. 25. Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria: a) conoscere delle infrazioni al presente decreto per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorita', giudiziaria militare; b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di eta'; c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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