D.P.R. 1229/1959
Art. 142 — Le spese relative alle comunicazioni che, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, devono aver…
Art. 142. Le spese relative alle comunicazioni che, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, devono avere luogo a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti allo ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti private devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.
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