D.P.R. 1229/1959
Art. 143 — Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione …
Art. 143. Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene a mezzo del servizio postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito. I diritti e le indennita' di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio. La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.
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