D.P.R. 1229/1959
Art. 141 — Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta…
Art. 141. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta relativi agli atti richiesti. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti devono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 5 dell'art. 116 e rilasciare ricevuta alla parte. Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti devono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.
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