D.P.R. 420/1959
Art. 580 — Art. 127 del Testo Unico
Art. 580. (Art. 127 del Testo Unico) Il documento di viaggio concerne la merce o il carico trasportato e i veicoli ne devono essere muniti quando devono effettuare percorrenze superiori ai 250 chilometri con la merce o il carico. Il documento e' compilato dal vettore o dal suo rappresentante e deve contenere: a) le generalita' dei conducenti; b) l'indicazione del luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza: d) l'indicazione del luogo di arrivo; e) la descrizione sintetica del carico trasportato. In caso di deviazione di percorso o quando intervengano necessita' impreviste tali circostanze devono essere annotate nel documento. Il documento deve essere custodito negli atti del vettore per il periodo di un anno dalla data di emissione.
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