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D.P.R. 420/1959

Art. 581 — Art. 128 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/581parte di D.P.R. 420/1959
Art. 581. (Art. 128 del Testo Unico) MARCIA IN FILA I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le esigenze della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due. In questo caso, all'approssimarsi dei veicoli a motore, debbono immediatamente disporsi su di una unica fila.

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