D.P.R. 420/1959
Art. 581 — Art. 128 del Testo Unico
Art. 581. (Art. 128 del Testo Unico) MARCIA IN FILA I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le esigenze della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due. In questo caso, all'approssimarsi dei veicoli a motore, debbono immediatamente disporsi su di una unica fila.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.