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D.P.R. 420/1959

Art. 579 — Art. 126 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/579parte di D.P.R. 420/1959
Art. 579. (Art. 126 del Testo Unico) OBBLIGHI AL SEGNALE D'ALLARME I conducenti del veicoli, appena avvertita una segnalazione di allarme, devono tempestivamente portarsi sul margine destro della carreggiata lasciando la maggior parte possibile della carreggiata libera al transito dei mezzi di soccorso e quindi fermarsi; possono riprendere la marcia solo dopo che siano passati gli automezzi anzidetti. Agli incroci regolati gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

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