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D.P.R. 420/1959

Art. 578 — Art. 126 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/578parte di D.P.R. 420/1959
Art. 578. (Art. 126 del Testo Unico) DISPOSITIVI D'ALLARME I conducenti di autoveicoli adibiti ai servizi di polizia o antincendi nonche' di autoambulanza durante gli urgenti servizi d'istituto possono usare i seguenti dispositivi supplementari d'allarme: 1) dispositivo supplementare acustico d'allarme (sirena); 2) dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu.

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