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D.P.R. 420/1959

Art. 574 — Art. 125 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/574parte di D.P.R. 420/1959
Art. 574. (Art. 125 del Testo Unico) PEDAGGI Tutti i veicoli ammessi a circolare su "autostrade a pedaggio" sono tenuti al pagamento di un pedaggio, il cui importo varia in funzione della categoria cui il veicolo appartiene e del tratto di autostrada percorso. Agli effetti delle tariffe di pedaggio, le varie categorie di veicoli ammesse alla circolazione sull'autostrada possono essere raggruppate in classi stabilite in base alla potenza fiscale calcolata secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia. Sono esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli: della Polizia stradale, dell'A.N.A.S., muniti dei segni contraddistintivi e dei funzionari dell'Ispettorato della viabilita'., dell'A.N.A.S. e dell'Ispettorato della motorizzazione civile, autorizzati al servizio di polizia stradale, nonche' quelli di soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio.

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