D.P.R. 420/1959
Art. 573 — Art. 125 del Testo Unico
Art. 573. (Art. 125 del Testo Unico) SOSPENSIONE DEL TRAFFICO Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'Ente proprietario o Societa' concessionaria puo' sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada. La durata della sospensione sara' comunque limitata al tempo durante il quale perdureranno le cause che hanno determinato il provvedimento.
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