D.P.R. 420/1959
Art. 575 — Art. 125 del Testo Unico
Art. 575. (Art. 125 del Testo Unico) AUTOVEICOLI E TRASPORTI SPECIALI Gli autoveicoli e i trasporti speciali il cui carico o le cui dimensioni superino i limiti previsti dal Testo Unico possono accedere all'autostrada solo se muniti di speciale permesso Ti lasciato dall'Ente proprietario ovvero dalla Societa' concessionaria previo benestare dell'Ente concedente. La classificazione da applicare al trasporto al fini della tariffa di pedaggio verra' indicata nel permesso stesso.
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