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D.P.R. 420/1959

Art. 572 — Art. 125 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/572parte di D.P.R. 420/1959
Art. 572. (Art. 125 del Testo Unico) ATTIVITA' VIETATE Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonche' riunioni, giuochi e gare sportive in genere. E' vietato svolgere, in qualsiasi punto dell'autostrada, attivita' che possano, direttamente o indirettamente, nuocere alle persone o causare danni alle cose. E' vietato svolgere, sull'autostrada e sue pertinenze, qualsiasi attivita' commerciale o propagandistica, fatta eccezione per le persone o ditte a cio' autorizzate dall'Ente proprietario ovvero dalla Societa' concessionaria previo benestare dell'Ente proprietario. E' fatto divieto di usare qualsiasi area compresa entro la recinzione dell'autostrada per campeggio o per merenda, ad eccezione delle aree a cio' destinate.

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