D.P.R. 420/1959
Art. 545 — Art. 116 del Testo Unico
Art. 545. (Art. 116 del Testo Unico) SOSTANZE PERICOLOSE Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericoli alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: a) presegnalamento della zona pericolosa, mediante il segnale previsto dall'art. 117 del Testo Unico posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata; b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, intesi ad impedire il transito, sulla zona pericolosa, del veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non e' stato posto il presegnale; c) rimozione delle sostanze pericolose cadute, o quanto meno ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra o segatura.
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