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D.P.R. 420/1959

Art. 546 — Art. 117 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/546parte di D.P.R. 420/1959
Art. 546. (Art. 117 del Testo Unico) PRESEGNALAMENTO Tutti i veicoli previsti dall'art. 117 del Testo Unico, fermi su una carreggiata extraurbana ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati nelle seguenti circostanze: a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 metri da parte del conducente del veicolo sopraggiungente da tergo; b) di notte, in ogni evenienza.

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