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D.P.R. 420/1959

Art. 544 — Art. 116 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/544parte di D.P.R. 420/1959
Art. 544. (Art. 116 del Testo Unico) INCIDENTI STRADALI Nel caso di incidenti stradali che provochino l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non e' possibile rimuovere tempestivamente, questi devono essere immediatamente presegnalati mediante uno o piu' segnali dei tipo previsto dall'art. 117 del Testo Unico a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi fossero impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura dei primi agenti del traffico o cantonieri stradali sopraggiunti sul lungo dell'incidente.

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