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D.P.R. 420/1959

Art. 473 — Art. 81 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/473parte di D.P.R. 420/1959
Art. 473. (Art. 81 del Testo Unico) REQUISITI UDITIVI Per conseguire la patente di guida ad uso privato per motoveicoli e autoveicoli delle categorie A e B, occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 2 metri di distanza. Per conseguire la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria C, occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E, ovvero la patente di guida ad uso pubblico per qualsiasi autoveicolo o motoveicolo, occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza. La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito.

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