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D.P.R. 420/1959

Art. 472 — Art. 81 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/472parte di D.P.R. 420/1959
Art. 472. (Art. 81 del Testo Unico) REQUISITI VISIVI Per conseguire la patente di guida ad uso privato per motoveicoli e autoveicoli delle categorie A, B e C, occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi, con un minimo di 4/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti purche' tollerate e purche la differenza di correzione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E, ovvero patente di guida ad uso pubblico per qualsiasi autoveicolo o motoveicolo, occorre possedere un'acutezza visiva naturale di 10/10 per ciascun occhio. Per la guida di autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi categoria, e' necessario che il candidato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nelle segnalazioni del traffico stradale.

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