D.P.R. 420/1959
Art. 474 — Art. 81 del Testo Unico
Art. 474. (Art. 81 del Testo Unico) TEMPI DI REAZIONE Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E. ovvero la patente di guida ad uso pubblico per qualsiasi autoveicolo o motoveicolo, occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
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