Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 393/1959Art. 35
D.P.R. 393/1959

Art. 35 — Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/35parte di D.P.R. 393/1959
Art. 35. (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte) I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento puo' contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 34 Art. 36 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.