Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 393/1959Art. 36
D.P.R. 393/1959

Art. 36 — Dispositivi a segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/36parte di D.P.R. 393/1959
Art. 36. (Dispositivi a segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte) Nei casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche, dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.