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D.P.R. 393/1959

Art. 34 — Traino di veicoli

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/34parte di D.P.R. 393/1959
Art. 34. (Traino di veicoli) Nessun veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 70, puo' trainare piu' di un veicolo. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non e' piu' atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali. La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

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