D.P.R. 449/1959
Art. 97 — Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto Legge 3 giugno 1940, n
Art. 97. Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 4 Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il quaranta per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importo non superiore alle lire diecimila nonche' quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.
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