D.P.R. 449/1959
Art. 96 — Frazionamento della provvigione relativa all'acquisizione del contratto Legge 3 giugno 1950, n
Art. 96. Frazionamento della provvigione relativa all'acquisizione del contratto Legge 3 giugno 1950, n. 761, art. 3. Nel primo anno di assicurazione e' fatto divieto agli enti e imprese di assicurazione di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.
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