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D.P.R. 449/1959

Art. 98 — Distrazioni di assicurazioni sulla vita Legge 31 giugno 1940, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/98parte di D.P.R. 449/1959
Art. 98. Distrazioni di assicurazioni sulla vita Legge 31 giugno 1940, n. 761, art. 8 E' fatto divieto alle imprese ed agli enti di assicurazione di ammettere o di effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita. Sussiste atto di distrazione: a) quando, essendo state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diverse imprese o enti di assicurazione, venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'assicuratore che, in ordine di tempo, e' stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando o, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'assicuratore che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa o ente; b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza, del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un altro assicuratore una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona. In ogni caso se la seconda assicurazione e' fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore. La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altra impresa o ente di assicurazione al quale l'assicurato abbia, nel frattempo, presentato altra proposta e con il quale abbia stipulato altro contratto.

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