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D.P.R. 449/1959

Art. 9 — Consiglio di amministrazione e comitato permanente Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/9parte di D.P.R. 449/1959
Art. 9. Consiglio di amministrazione e comitato permanente Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 7. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (II). Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, conv. nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, art. 1 (1° comma). Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3, (n. 6). Regio decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115, conv. nella legge 20 aprile 1936, n. 900, art. 1. Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 1). Decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, art. 1 (1° comma). Decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, art. 4 (2° comma). Il consiglio di amministrazione dell'Istituto e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica si provvede alla nomina del presidente, che e' scelto fra i consiglieri. Al presidente spetta la rappresentanza dell'Istituto. Del consiglio di amministrazione fanno parte: a) come membro di diritto, il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; b) due funzionari di grado non inferiore a quello di ispettore generale, designati l'uno dal Ministero dell'industria e del commercio e l'altro dal Ministero del tesoro; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) nove membri di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli altri scelti fra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica e amministrativa; e) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I componenti delle categorie b), c) e d) durano in carica quattro esercizi compreso quello in corso all'atto della nomina. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri nominati nel corso del quadriennio stesso. Nessun funzionario dello Stato puo' far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto in applicazione del precedente a linea d) ad eccezione dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti degli istituti superiori e medi di istruzione e dei magistrati. In seno al consiglio di amministrazione puo' essere nominato un comitato permanente. Le attribuzioni del comitato permanente e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri sono determinate dallo statuto. Al consiglio di amministrazione ed al comitato permanente ha facolta' di partecipare, senza voto, il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria e del commercio. I componenti del consiglio di amministrazione sono retribuiti con gettoni di presenza alle adunanze e con partecipazione agli utili dell'azienda.

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