D.P.R. 449/1959
Art. 10 — Competenza del consiglio di amministrazione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 10. Competenza del consiglio di amministrazione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925; n. 473, art. 8. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (III) Il consiglio di amministrazione delibera: 1° sulle proposte di modifica dello statuto; 2° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie; 3° sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze; 4° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione; 5° sulla cessione di portafoglio di assicurazione, sui trattati di riassicurazione e su altri eventuali accordi con imprese di assicurazione; 6° sui regolamenti interni di amministrazione e sui capitolati delle agenzie; 7° sulla gestione e l'impiego dei fondi; 8° sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e di enti produttori; 9° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia; 10° sui bilanci; 11° sulla ripartizione della compartecipazione del personale agli utili netti; 12° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda. Il consiglio di amministrazione determina le competenze del presidente e del direttore generale, nomina e rimuove il personale e stabilisce le condizioni dei relativi contratti di impiego. Le deliberazioni di cui ai numeri 1° e 3° sono approvate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
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