D.P.R. 449/1959
Art. 8 — Cessione di portafoglio da parte di imprese di assicurazioni Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 8. Cessione di portafoglio da parte di imprese di assicurazioni Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 16. L'Istituto, su richiesta delle imprese nazionali ed estere, ha facolta' di accettare la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti alle condizioni fissate dal consiglio di amministrazione. Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformita' dei patti e delle condizioni risultanti dai rispettivi contratti. L'Istituto puo' trasformare le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi cui gli assicurati sono obbligati in virtu' dei contratti ceduti all'Istituto stesso.
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