D.P.R. 449/1959
Art. 7 — Ordinamento Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 7. Ordinamento Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 6 (3° e 4° comma). L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha personalita' giuridica e gestione autonoma, ha sede in Roma ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato da uno statuto organico, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Consiglio di Stato.
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