D.P.R. 449/1959
Art. 32 — Esercizio di altre assicurazioni in aggiunta a quelle sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 32. Esercizio di altre assicurazioni in aggiunta a quelle sulla vita Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 30. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (VIII). Le imprese che si propongano di esercitare altre operazioni di assicurazione oltre a quelle di assicurazione sulla vita, devono indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e devono tenerne separata la gestione. Tali capitali e riserve non possono essere inferiori agli importi stabiliti dagli articoli 18 e 19. Le attivita' relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute all'adempimento di obbligazioni di altra natura.
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