D.P.R. 449/1959
Art. 31 — Modalita' di vincolo delle attivita' costituenti le riserve matematiche Ipoteca e privilegio
Art. 31. Modalita' di vincolo delle attivita' costituenti le riserve matematiche Ipoteca e privilegio. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 28 (1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma). Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, art. 236. I titoli indicati nel precedente articolo, se al portatore, debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione. I medesimi titoli, ed in genere tutti i valori mobiliari, destinati a copertura delle riserve matematiche, debbano essere vincolati a favore degli assicurati le cui polizze fanno parne del portafoglio italiano, secondo le modalita' stabilite dal regolamento Sui beni immobili viene iscritta ipoteca in base a decreto del Ministro per l'industria e il commercio. Per i mutui ipotecari il vincolo di cui al precedente comma, in base a decreto dello stesso ministro, viene annotato, a termini dell'art. 2843 del codice civile, in margine all'iscrizione dell'ipoteca che garantisce i mutui stessi. La cancellazione dell'ipoteca e la liberazione dal vincolo sono parimenti eseguite in base a decreto del Ministro per l'industria e il commercio. I criteri per la valutazione delle attivita' costituenti le riserve matematiche, i modi ed i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo di esse sono stabiliti dal regolamento. Sulle attivita' mobiliari costituenti le riserve matematiche, vincolate a garanzia degli assicurati secondo le norme dei precedenti articoli, e stabilito privilegio a favore della massa dei medesimi assicurati. Tale privilegio, in caso di concorso, e' preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dell'art. 2778 del codice civile e posposto agli altri.
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