D.P.R. 449/1959
Art. 33 — Disposizioni generali Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n
Art. 33. Disposizioni generali Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 6 (4° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6. L'istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita, di pagare somme e di consegnare titoli o altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attivita', sono soggetti alle norme del presente testo unico concernenti le assicurazioni sulla vita, che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attivita' destinate a copertura delle riserve tecniche. Sono anche soggetti alle altre norme del presente resto unico, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro. Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli che importino il diritto a ricevere somme a termine differito poliennale, alla cui emissione intendano eventualmente procedere le imprese e gli enti indicati nel presente articolo.
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