D.P.R. 449/1959
Art. 11 — Direttore generale Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 11. Direttore generale Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 9. Regio decreto-legge 17 luglio 1931 n. 1218, conv. nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, art. 1 (2° comma). Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Il direttore generale esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi, firma tutti gli atti, contratti e documenti inerenti alla gestione dell'Istituto. Il direttore generale non puo' essere rimosso ne' sospeso dall'ufficio se non con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.