D.P.R. 449/1959
Art. 12 — Collegio dei sindaci Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 12. Collegio dei sindaci Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 12. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926. n. 254, art. 1, (IV). Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, conv. nella legge 7 gennaio 1932, n 59, art. 1, (3° comma). Regio decreto-legge 12 luglio 1934, numero 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 6). Le funzioni di sindaci dell'Istituto sono esercitate da un collegio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro per il tesori e l'altro da quello per l'industria e il commercio. Gli stessi Ministri e il Presidente della Corte dei conti indicano rispettivamente i sindaci supplenti che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio. Col decreto presidenziale di nomina si stabilisce il modo e la misura della retribuzione dei sindaci. Agli stessi spetta altresi' il gettone di presenza alle adunanze del consiglio e del comitato permanente. La durata in carica del collegio e' stabilita in un quadriennio e coincide con l'analogo periodo di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione delle categorie b), c) e d) di cui allo art. 9, che scade alla presentazione dei relativi bilanci. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno gli obblighi di cui agli art. 2403 e seguenti del codice civile.
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