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D.P.R. 645/1958

Art. 270 — Procedura per l'applicazione delle sanzioni L'ufficio delle imposte, in caso di violazioni soggette a sanzion…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/270parte di D.P.R. 645/1958
Art. 270. Procedura per l'applicazione delle sanzioni L'ufficio delle imposte, in caso di violazioni soggette a sanzioni diverse dalla sopratassa, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendente di finanza. L'Intendente di finanza, quando la sanzione applicabile non rientra nella sua competenza, denuncia il fatto all'autorita' giudiziaria ovvero, nei casi previsti dall'art. 269, al Ministro per le finanze, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.

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