D.P.R. 645/1958
Art. 271 — Avocazione dei profitti eccezionali di contingenza
Art. 271. Avocazione dei profitti eccezionali di contingenza. Le disposizioni del presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, per l'applicazione dei profitti eccezionali di contingenza nei casi previsti dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451.
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